Separazione delle carriere e referendum costituzionale

Il 31 ottobre 2025 il Prof. Angelini è stato ospite della trasmissione “Aria Pulita” condotta da Simona Arrigoni per discutere della riforma costituzionale approvata in Senato lo scorso 30 ottobre che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, due distinti Consigli Superiori della Magistratura (CSM) e un’Alta Corte disciplinare, il cui referendum dovrebbe tenersi nella primavera del 2026.

Il 31 ottobre 2025 il Prof. Angelini è stato ospite della trasmissione “Aria Pulita” condotta da Simona Arrigoni per discutere della riforma costituzionale approvata in Senato lo scorso 30 ottobre che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, due distinti Consigli Superiori della Magistratura (CSM) e un’Alta Corte disciplinare, il cui referendum dovrebbe tenersi nella primavera del 2026.

Questa riforma costituzionale, contrariamente a quanto solitamente avviene, dovrebbe essere giudicata solo in funzione della sua capacità o meno di realizzare un giudizio penale davvero giusto. A condizione che siano comunque preservate l’autonomia e l’indipendenza della magistratura (inquirente come di quella giudicante), che rappresentano principi costituzionali irrinunciabili, il fondamento costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati risiede, a mio parere, nella necessità di coordinare l’ordinamento giudiziario al vigente codice di procedura penale e ai principi espressi dall’art. 111 Cost. quali, in particolare, il principio di terzietà del giudice e quello del contraddittorio quale strumento di formazione della prova, operando una netta distinzione tra il sapere investigativo del pubblico ministero e il sapere a formazione progressiva del giudice che si fonda, appunto, sul contraddittorio. Condivido perciò l’opinione di chi sostiene che la separazione delle carriere sia già nella Costituzione (precisamente nel comma 4 dell’art. 111 Cost.) la quale richiede: un giudice terzo, equidistante tanto dalla difesa penale quanto dalla pubblica accusa; il contraddittorio quale unico mezzo di formazione della prova nel processo penale (salvi i tre casi di eccezione); una giurisdizione che, di conseguenza, si attua solo attraverso le regole del giusto processo (comma 1, art. 111 Cost.). Ferme l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, nell’attuale disciplina costituzionale, l’unitarietà delle carriere dei magistrati non è in realtà un principio costituzionale. Essa è piuttosto il riflesso del codice penale del ’30, ormai abrogato e palesemente in contrasto con i principi costituzionali a cui ho fatto cenno. Quella recentemente approvata dal Parlamento, completando il lungo cammino di riforma del processo penale avviato con l’approvazione del codice dell’89, si configura perciò come una necessaria riforma di natura ordinamentale funzionale ad adeguare la disciplina costituzionale all’architettura del processo penale attualmente vigente. In questa prospettiva, la riforma avrebbe quindi dovuto accompagnare l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale o, al più tardi, la successiva revisione dell’art. 111 Costituzione. Quanto al referendum confermativo il cui svolgimento si prevede nella primavera del prossimo anno, il prezzo di questo ritardo nell’adeguamento del nostro ordinamento giudiziario rischia di pagarlo proprio la magistratura italiana che, per il bene della nostra democrazia, non può certo esporsi al rischio di essere sfiduciata dal popolo italiano posto che l’esercizio delle funzioni pubbliche, e soprattutto di quei poteri che incidono sui diritti fondamentali della persona, non può essere scollegato dalla legittimazione popolare. In vista dell’appuntamento referendario, occorrerà perciò esercitare molta saggezza e prudenza.

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